Art.1
Definizione
II codice deontologico è l'insieme dei principi e delle norme che il Naturopata deve osservare nell'esercizio della professione, quali che siano l'ambito e lo stato giuridico in cui viene svolta. Il rispetto del codice deontologico è norma imprescindibile al fine dell'esercizio della professione e dell’appartenenza ad AssoNaturopati. Inoltre, l'adempimento delle norme contenute in questo codice, serve come sostegno basilare alla coscienza collettiva e va a fortificare la figura professionale del Naturopata che in questo modo proietta un'immagine ottimale della professione nei confronti della società. Anche al di fuori dell'esercizio della professione il comportamento del Naturopata deve essere consono alla dignità della figura professionale.
Art.2
Obbligatorietà
Il Naturopata è tenuto all'assoluto rispetto delle norme contenute nel presente codice, la cui ignoranza non esime dalle responsabilità .
Art. 3
Definizione di Naturopata
Il Naturopata ricopre il ruolo di consulente nel campo della salute e di educatore a stili di vita, abitudini alimentari, rapporti con l’ambiente, atti alla salvaguardia dello stato di salute. La sua opera è imperniata sul concetto di prevenzione e sulla valorizzazione dell’equilibrio psico-somato-emozionale, oltre che sul trattamento dei CESE (Cumulative Effects of Subclinical Everything,) disturbi che non hanno carattere di patologia. Il Naturopata basa la sua attività professionale sull’applicazione di diverse discipline energetiche, olistiche e naturali. Egli ne conosce in maniera approfondita più di una ed è in grado di scegliere di volta in volta la più idonea per il caso che gli si presenta.
Art. 4
Principi dell'attività professionale
Nell'esercizio della professione il Naturopata deve ispirarsi alle conoscenze proprie della disciplina che esercita, alle attuali conoscenze scientifiche e ai valori etici fondamentali, assumendo come principio base il rispetto della vita, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.
Art. 5
Limiti della professione
I limiti della professione del Naturopata sono quelli stabiliti dalle attuali leggi (fino a che non ne verrà emanata una specifica per il settore) che definiscono le attività professionali protette: ogni violazione in questo senso è penalmente e civilmente perseguibile. Il Naturopata non deve sconfinare nelle attività lavorative proprie delle altre professioni riconosciute e regolamentate per legge, quali quella del medico, del farmacista e dello psicologo.
Art. 6
“Obblighi” per l'esercizio della professione
In mancanza di regolamentazioni specifiche per la Naturopatia, per analogia con altre professioni non riconosciute, così come prescritto dalla legge 4/2013, e per prassi in uso in altri paesi, si reputano necessarie le seguenti condizioni, a tutela dell’esercizio professionale:
Art. 7
Consenso informato
Il Naturopata non deve intraprendere nessuna prestazione professionale senza il consenso del cliente opportunamente informato: Col termine "consenso" si intende un atto con il quale il cliente autorizza liberamente ed intenzionalmente l'operatore a utilizzare metodi propri della disciplina da lui praticata. Si usa l'espressione "informato" per sottolineare l'aspetto irrinunciabile che il soggetto riceva informazioni adeguate ed esaurienti. Il consenso informato si basa sulla norma etica fondamentale del rispetto alla persona e sul principio di autonomia, nel senso che la persona deve essere libera di scegliere quello che ritiene meglio per sé stessa: questa libertà è un diritto universale degli esseri viventi. È necessario che il cliente esprima il consenso informato per iscritto. L’operatore avrà cura di conservare accuratamente, per almeno cinque anni, tutti i consensi informati, datati e numerati, fatti sottoscrivere.
Il consenso informato deve contenere i dati del Naturopata, essere letto e firmato dal cliente, che in questo modo conferma di essere a conoscenza che:
1. l'operatore non è un medico;
2. il Naturopata ha competenze e ambiti di intervento precipui della sua disciplina;
3. che il trattamento naturopatico non si configura e non sostituisce la terapia medica;
4. che il Naturopata non esegue diagnosi medica, né esprime prognosi;
5. che il Naturopata non può prescrivere nessun tipo di farmaco.
Qualora il cliente sia un minorenne o un infermo di mente, il consenso informato deve essere firmato da chi esercita la potestà.
Art. 8
Segreto professionale
1) II segreto professionale è un diritto del cliente; l'operatore deve serbare il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire conoscenza durante il rapporto professionale; deve altresì conservare il massimo riserbo sulle prestazioni professionali effettuate o programmate per il suo cliente. L'operatore, qualora si avvalga per la propria professione di collaboratori, deve informarli dell'obbligo del segreto professionale e deve vigilare perché essi vi si conformino. La rivelazione del segreto è consentita:
a) se imposta dalla legge;
b) se richiesta o autorizzata dall'interessato, dai legali rappresentanti del minore o incapace, previa adeguata informazione sull'opportunità o meno della rivelazione stessa. Resta comunque all'operatore la valutazione sull'opportunità della deroga allorché sia in grave pericolo la salute o l'incolumità della vita stessa del cliente o di terzi. La morte del cliente o la cessazione del rapporto con lo stesso non esimono l'operatore dall'obbligo del segreto.
2) Il Naturopata deve tutelare e garantire la riservatezza della documentazione in suo possesso riguardante i clienti, anche se affidata a sistemi informatici.
3) Nelle applicazioni scientifiche di dati, l'operatore non deve diffondere, attraverso la stampa o altri mezzi di informazione, notizie che possono consentire l’ identificazione del soggetto a cui si riferiscono.
Nella compilazione o trasmissione di qualsivoglia documento relativo a singoli clienti, anche se destinati a enti o autorità che svolgono attività sanitaria, l'operatore deve attuare ogni precauzione al fine di garantire la tutela del segreto professionale, pur nel rispetto dei disposti di legge che regolamentano la materia. L'operatore non può collaborare alla costituzione di banche dati, ove non esistano assolute garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata del cliente. La rivelazione fatta a scopo di lucro, proprio o altrui, oppure con fine specifico di arrecare danno, è particolarmente riprovevole dal punto di vista deontologico.
Art. 9
Informazioni al cliente
La volontà del cliente, liberamente espressa, deve dirigere il comportamento dell'operatore, entro i limiti della dignità e della libertà professionale. L'operatore ha il dovere di dare al cliente, tenendo conto del livello di cultura e di emotività e delle sue capacità di discernimento, la più serena e idonea informazione sullo stile di vita che sta conducendo e le conseguenze che questo stile di vita comporta per il suo benessere e quello del suo ambiente. È inoltre suo compito renderlo consapevole ed essere disponibile ad istruirlo riguardo i principi e le regole alle quali attenersi per il perseguimento dello stato di benessere. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del cliente deve essere comunque soddisfatta. In presenza di esplicito rifiuto del cliente, l'operatore deve desistere da qualsiasi atto, non essendo consentito alcun intervento contro la volontà del cliente.
Art.10
Aggiornamento e formazione professionale
Il Naturopata ha il dovere dell'aggiornamento e della formazione professionale permanente, onde garantire il continuo adeguamento delle sue conoscenze e competenze. La misura minima di aggiornamento viene determinata dal Consiglio Direttivo dell’associazione.
Art. 11
Relazioni con i colleghi e con gli altri professionisti
I rapporti con i colleghi devono essere improntati alla massima correttezza e solidarietà professionale. Costituisce una grave infrazione deontologica la denigrazione dei colleghi. Il Naturopata è tenuto peraltro a comunicare a AssoNaturopati casi di cialtroneria e di abuso della dizione di “Naturopata” e ogni qualsivoglia calunnia possa comparire sui mezzi di comunicazione a danno del buon nome della categoria. I rapporti con il personale sanitario devono essere rispettosi delle competenze e degli ambiti di intervento altrui.
Art. 12
Clienti in trattamento medico
Il Naturopata deve rispettare il rapporto esistente fra il cliente e il medico curante, evitando di contrapporsi con giudizi di valore che mettano in difficoltà il cliente medesimo. L'operatore non può mai e per nessun motivo interrompere un trattamento medico o farmacologico prescritto dal medico curante o da altri operatori sanitari, né sconsigliare il proseguimento dello stesso.
Art. 13
Competenza
L'operatore ha l'obbligo di fornire al cliente un'immagine di sè stesso e della sua professione chiara e precisa, fornendo soltanto quelle prestazioni per le quali è qualificato e preparato. Pertanto, egli non invade campi professionali dei quali non possiede la preparazione e, soprattutto, i requisiti. Laddove egli onestamente riconosca l’inadeguatezza della sua opera rispetto al problema specifico del cliente, o nell'eventualità che, nello svolgimento della sua professione, si evidenzi la necessità dell’intervento di un altro professionista, egli è tenuto ad informare il cliente in modo chiaro ed esplicito e ad invitarlo a rivolgersi al suo medico curante.
Se il cliente, debitamente informato del bisogno di rivolgersi al suo medico o altri servizi sanitari, si rifiuta, il Naturopata deve astenersi dalla propria prestazione professionale.
Art. 14
Conoscenza delle tecniche utilizzate.
Il Naturopata è tenuto ad una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei metodi utilizzati, delle loro indicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi e delle tecniche che utilizza per migliorare la qualità della vita della persona, stimolarne le risorse vitali, educare a stili salubri e rispettosi dell'ambiente.
Art. 15
Tecniche e prodotti utilizzati
Le tecniche usate dal naturopata si rifanno al concetto di “costituzione” e “bilancio energetico” e prescindono totalmente dalla diagnostica medica. Il Naturopata non utilizza né consiglia prodotti farmaceutici di sintesi, neanche i cosiddetti OTC. I rimedi consigliati dal Naturopata non sono farmaci, ma integratori alimentari e rimedi tradizionali liberamente in commercio.
Art. 16
Pubblicità e comunicazione
È fatto divieto di dare informazioni e di effettuare qualsiasi tipo di pubblicità ingannevole che dia un'immagine non corretta della professione e dei suoi effetti o che faccia riferimento a competenze improprie, quali quelle del campo medico, ove l'operatore non sia in possesso dei titoli richiesti per operare in tali settori.
Il Naturopata non utilizza termini od affermazioni non congruenti con la sua identità professionale, soprattutto non rivendica guarigioni o effetti terapeutici, ottenibili con il suo intervento.
L'operatore inoltre stimola ed incoraggia l’assunzione di responsabilità dei clienti nei confronti della loro salute, scoraggiando qualsiasi forma di dipendenza dalla sua persona.
Art. 17
Responsabilità dei propri atti professionali
Il Naturopata, consapevole del proprio ruolo e dell'ambito in cui opera, è responsabile dei propri atti professionali, dei quali deve rispondere, accettandone le conseguenze. Egli deve affrontare i problemi con il massimo scrupolo, dedicando al cliente il tempo necessario, e fornendo, in termini comprensibili, tutte le informazioni dovute.
Art. 18
Rifiuto della prestazione professionale
L'operatore non deve discriminare i propri clienti o colleghi in base a sesso, religione, razza o appartenenza politica ma può rifiutare la propria opera, qualora gli venga richiesto di intervenire su situazioni che contrastano con la sua coscienza o con le sue convinzioni, o se ritiene che la relazione con il cliente non sia tale da garantire buoni risultati.
Art. 19
Continuità della prestazione professionale
L'operatore ha il dovere di assicurare al cliente la continuità del suo operato e garantirgli orari di reperibilità telefonica. In caso di indisponibilità o impedimento deve garantire la propria sostituzione, affidandola a colleghi di competenza adeguata e informandone il cliente.
Art. 20
Sostituzione di un collega
Il Naturopata che supplisce un collega deve cessare la supplenza alla rinnovata disponibilità di questi, al quale è tenuto a fornire tutte le informazioni relative alle sedute effettuate in sua vece. E' fatto obbligo all'operatore, di evitare qualsiasi forma di accaparramento di clientela in violazione dei principi di correttezza e solidarietà professionale con gli altri operatori.
Art. 21
Tariffa professionale
Il Naturopata è tenuto a far conoscere al proprio cliente il suo onorario. I compensi per le prestazioni non possono essere subordinati ai risultati delle prestazioni medesime.
Art. 22.
Contenzioso
In caso di contenzioso con un cliente, il Naturopata, iscritto ad Asso Naturopati, è obbligato a comunicare con il Consiglio Direttivo per iniziare le procedure interne di ADR (Alternative Dispute Resolution) .
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